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Documento


106492
IDG760900056
76.09.00056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi m.
nota a cass. sez. vi pen. 8 ottobre 1974
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 10, pt. 2, pag. 301-303
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6362
l' a. annota, criticandola, la sentenza della cassazione per la quale la causa di estinzione del reato per prescrizione, non rilevata nel corso del giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna, puo' essere fatta valere in sede di revisione (nella specie, la prescrizione era maturata tra la sentenza di condanna e l' ordinanza d' inammissibilita' del ricorso del pubblico ministero). per l' a., invece, l' istanza di revisione sarebbe stata ammissibile solo se fondata sulla deduzione di nuovi elementi di prova diretti ad un diverso accertamento del fatto comportante effetti giuridicamente rilevanti ai fini del proscioglimento del condannato per estinzione del reato.
art. 554 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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