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106493
IDG760900057
76.09.00057 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi m.
nota a cass. sez. vi pen. 18 febbraio 1974
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 10, pt. 2, pag. 310-313
d63024
secondo la sentenza annotata poiche' la costituzione di parte civile fatta dal genitore esercente la patria potesta' per il figlio minore cessa col raggiungimento della maggiore eta' del rappresentato, questi e' privo di legittimazione a proporre ricorso per cassazione qualora abbia omesso di costituirsi parte civile in proprio dopo il raggiungimento della maggiore eta' avvenuto nel corso del giudizio di secondo grado, nel quale il solo genitore aveva coltivato la costituzione fatta in primo grado per il figlio minore. l' a. dissente totalmente dalla sentenza della cassazione e sostiene che il minore, una volta divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di secondo grado, ha il diritto di giovarsi della permanenza degli effetti per l' intero processo dell' atto di costituzione compiuto in primo grado in suo nome e vece dal genitore esercente la patria potesta', quale legale rappresentante. pertanto, il gia' minore deve considerarsi automaticamente parte civile senza che occorra da parte sua il compimento di un atto di costituzione. egli, tuttavia, al fine di ottenere la condanna dell' imputato al pagamento delle spese del giudizio di appello, ha l' onere di comparire al dibattimento, o di presentare, tramite il difensore, le sue conclusioni.
art. 195 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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