| secondo la sentenza annotata poiche' la costituzione di parte civile
fatta dal genitore esercente la patria potesta' per il figlio minore
cessa col raggiungimento della maggiore eta' del rappresentato,
questi e' privo di legittimazione a proporre ricorso per cassazione
qualora abbia omesso di costituirsi parte civile in proprio dopo il
raggiungimento della maggiore eta' avvenuto nel corso del giudizio di
secondo grado, nel quale il solo genitore aveva coltivato la
costituzione fatta in primo grado per il figlio minore. l' a.
dissente totalmente dalla sentenza della cassazione e sostiene che il
minore, una volta divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di
secondo grado, ha il diritto di giovarsi della permanenza degli
effetti per l' intero processo dell' atto di costituzione compiuto in
primo grado in suo nome e vece dal genitore esercente la patria
potesta', quale legale rappresentante. pertanto, il gia' minore deve
considerarsi automaticamente parte civile senza che occorra da parte
sua il compimento di un atto di costituzione. egli, tuttavia, al fine
di ottenere la condanna dell' imputato al pagamento delle spese del
giudizio di appello, ha l' onere di comparire al dibattimento, o di
presentare, tramite il difensore, le sue conclusioni.
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