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106494
IDG760900058
76.09.00058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi m.
nota a ord. cass. sez. ii pen. 6 novembre 1974
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 11, pt. 2, pag. 325-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6064; d6311
la sentenza annotata si adegua alla costante giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui la restituzione in termine puo' essere concessa solo per la dichiarazione di gravame, non anche per la presentazione dei motivi. tale orientamento e' fondato sull' inequivoca dizione letterale dell' art. 183 bis codice di procedura penale, laddove dispone che "la restituzione puo' essere conceduta soltanto per proporre l' impugnazione". l' a. osserva pero' che, a ben vedere, non sembrano sussistere valide ragioni logiche o giuridiche a giustificazione della esclusione della restituzione in termine per la presentazione dei motivi di impugnazione. invero, l' evento inabilitante (caso fortuito o forza maggiore) che rende impossibile l' osservanza del termine perentorio, puo' intervenire non soltanto durante la pendenza del termine per impugnare, ma anche durante quello per la presentazione dei motivi.
art. 183 bis c.p.p. art. 201 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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