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106495
IDG760900059
76.09.00059 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pera g.
nota a cass. sez. vi pen. 17 aprile 1974
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 11, pt. 2, pag. 329
d51115; d18700; d7134
secondo la sentenza annotata i vigili urbani, cui il locale regolamento di polizia attribuisca le funzioni assegnate alle guardie di pubblica sicurezza per il mantenimento dell' ordine pubblico e per la repressione dei reati, incorrono, ove scioperino, nel reato di abbandono collettivo di pubblico ufficio ne' possono essere prosciolti in termini di esercizio putativo del diritto. l' a., rilevato che in tema sono state emesse non poche sentenze in senso contrario a quella in commento, osserva che, avendo persino i giudici della repubblica disertato le aule di giustizia a ragione delle loro rivendicazioni economiche, quanto meno l' elegante scappatoia dell' esercizio putativo del diritto avrebbe dovuto concedersi, per buon gusto, a qualsivoglia altra categoria di lavoratori subordinati.
art. 2 cost. art. 3 cost. art. 4 cost. art. 13 cost. art. 23 cost. art. 32 cost. art. 40 cost. art. 54 cost. art. 51 c.p. art. 59 c.p. art. 330 c.p. art. 152 c.p.p. art. 221 c.p.p. r.d. 18 giugno 1931, n. 773 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
Ist. dir. penale - Univ. TO



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