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106497
IDG760900061
76.09.00061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi m.
nota a cass. sez. v pen. 5 luglio 1974
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 12, pt. 2, pag. 353-354
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5001; d6223
salvo qualche isolata decisione in contrario, la giurisprudenza della cassazione e' da tempo orientata nel senso della massima. anche in dottrina prevale la tesi che, ai fini dell' art. 2 codice penale, la valutazione della disposizione piu' favorevole non dev' essere fatta in astratto, e cioe' norma per norma, sibbene in concreto, paragonando i risultati che derivano dall' applicazione delle 2 norme alla fattispecie che si presenta all' esame del giudice; ritenendosi piu' favorevole quella che, in ordine alla medesima ipotesi, conduce a conseguenze meno rigorose per il reo. l' a. auspica poi una sollecita pronuncia delle sezioni unite penali che stabilisca se la corte di cassazione debba applicare direttamente, senza pronunciare annullamento con rinvio, le disposizioni di legge piu' favorevoli all' imputato solo nel caso che queste siano entrate in vigore posteriormente alla emanazione della sentenza impugnativa ovvero se debba provvedervi in ogni caso.
art. 2 c.p. art. 538 c.p.p. l. 18 giugno 1974, n. 226 l. 7 giugno 1974, n. 220
Ist. dir. penale - Univ. TO



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