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| IDG760900062 | |
| 76.09.00062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| boschi m.
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| nota a cass. sez. i pen. 15 maggio 1974
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| Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 12, pt. 2, pag. 358-359
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d61012; d6120; d61125
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| nella sentenza che l' a. annota si tratta degli elementi necessari
affinche' un atto processuale possa costituire valido equipollente
della comunicazione giudiziaria e dell' obbligo della comunicazione
giudiziaria allorche' risultino, a carico di una persona determinata,
non semplici sospetti, ma indizi di reato tali da legittimare l'
inizio dell' azione penale, qualora poi la polizia giudiziaria, nel
corso delle indagini pre-istruttorie compiute di propria iniziativa,
proceda a perquisizione domiciliare, sia pure dietro autorizzazione
del procuratore della repubblica, l' obbligo della comunicazione
giudiziaria non sussiste, circa quest' ultima affermazione della
corte l' a. osserva, criticandola, che le perquisizioni operate dalla
polizia giudiziaria di propria iniziativa sono consentite nei soli
casi di flagranza del reato o di evasione, sicche' la sussistenza di
tali presupposti, caratterizzati da una situazione di particolare
urgenza, giustifica il sacrificio della garanzia difensiva della
comunicazione giudiziaria. senza precedenti giurisprudenziali e' la
parte della sentenza, secondo la quale non vanno osservate le norme
relative alle ispezioni giudiziarie qualora la polizia giudiziaria
proceda ad un mero riscontro della corrispondenza o meno tra il
numero di serie di una banconota sequestrata nel corso di una
perquisizione domiciliare e quello del denaro versato ai rapitori
quale prezzo del riscatto. infine e' affermato che nella motivazione
del mandato di cattura le fonti degli indizi di colpevolezza devono
essere indicate in modo specifico.
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| art. 304 c.p.p.
art. 332 c.p.p.
art. 78 c.p.p.
art. 304 c.p.p.
art. 224 c.p.p.
art. 225 c.p.p.
art. 309 c.p.p.
art. 264 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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