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106498
IDG760900062
76.09.00062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi m.
nota a cass. sez. i pen. 15 maggio 1974
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 12, pt. 2, pag. 358-359
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61012; d6120; d61125
nella sentenza che l' a. annota si tratta degli elementi necessari affinche' un atto processuale possa costituire valido equipollente della comunicazione giudiziaria e dell' obbligo della comunicazione giudiziaria allorche' risultino, a carico di una persona determinata, non semplici sospetti, ma indizi di reato tali da legittimare l' inizio dell' azione penale, qualora poi la polizia giudiziaria, nel corso delle indagini pre-istruttorie compiute di propria iniziativa, proceda a perquisizione domiciliare, sia pure dietro autorizzazione del procuratore della repubblica, l' obbligo della comunicazione giudiziaria non sussiste, circa quest' ultima affermazione della corte l' a. osserva, criticandola, che le perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa sono consentite nei soli casi di flagranza del reato o di evasione, sicche' la sussistenza di tali presupposti, caratterizzati da una situazione di particolare urgenza, giustifica il sacrificio della garanzia difensiva della comunicazione giudiziaria. senza precedenti giurisprudenziali e' la parte della sentenza, secondo la quale non vanno osservate le norme relative alle ispezioni giudiziarie qualora la polizia giudiziaria proceda ad un mero riscontro della corrispondenza o meno tra il numero di serie di una banconota sequestrata nel corso di una perquisizione domiciliare e quello del denaro versato ai rapitori quale prezzo del riscatto. infine e' affermato che nella motivazione del mandato di cattura le fonti degli indizi di colpevolezza devono essere indicate in modo specifico.
art. 304 c.p.p. art. 332 c.p.p. art. 78 c.p.p. art. 304 c.p.p. art. 224 c.p.p. art. 225 c.p.p. art. 309 c.p.p. art. 264 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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