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106511
IDG760600160
76.06.00160 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
jaeger pier giusto
la nuova disciplina della rappresentanza azionaria
Giur. comm., an. 1 (1974), fasc. 5, pt. 1, pag. 554-574
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312202
pratico
formale
l' a. critica il criterio adottato dall' art. 8 della legge 7 giugno 1974, n. 216 di moltiplicare i divieti di rappresentanza. a suo avviso la legge tende a rafforzare il potere dei gruppi di controllo e ad accentuare il fenomeno dell' estraniamento dei piccoli azionisti dalla partecipazione alla vita sociale. l' a. nota che, rispetto alla disciplina del codice civile del 1942, sono rimaste immutate sia la disposizione del comma 1 dell' art. 2372 codice civile, sia la disposizione relativa alla forma della delega. relativamente alle novita' introdotte dalla nuova legge l' a. afferma che la limitazione della rappresentanza a singole assemblee era gia' applicata nella prassi, mentre il divieto di deleghe in bianco comportera' il problema della prova della sua violazione. l' a. esamina poi nel dettaglio i casi di proibizioni soggettive di fungere da rappresentante. secondo l' a. la conseguenza della violazione dei divieti di rappresentanza e' la nullita' del singolo voto. da ultimo l' a. afferma che il divieto alla girata delle azioni per procura e' estensibile all' intestazione fiduciaria dei titoli.
l. 7 giugno 1974, n. 216
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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