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| IDG760600160 | |
| 76.06.00160 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| jaeger pier giusto
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| la nuova disciplina della rappresentanza azionaria
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| Giur. comm., an. 1 (1974), fasc. 5, pt. 1, pag. 554-574
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d312202
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| pratico
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| formale
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| l' a. critica il criterio adottato dall' art. 8 della legge 7 giugno
1974, n. 216 di moltiplicare i divieti di rappresentanza. a suo
avviso la legge tende a rafforzare il potere dei gruppi di controllo
e ad accentuare il fenomeno dell' estraniamento dei piccoli azionisti
dalla partecipazione alla vita sociale. l' a. nota che, rispetto alla
disciplina del codice civile del 1942, sono rimaste immutate sia la
disposizione del comma 1 dell' art. 2372 codice civile, sia la
disposizione relativa alla forma della delega. relativamente alle
novita' introdotte dalla nuova legge l' a. afferma che la limitazione
della rappresentanza a singole assemblee era gia' applicata nella
prassi, mentre il divieto di deleghe in bianco comportera' il
problema della prova della sua violazione. l' a. esamina poi nel
dettaglio i casi di proibizioni soggettive di fungere da
rappresentante. secondo l' a. la conseguenza della violazione dei
divieti di rappresentanza e' la nullita' del singolo voto. da ultimo
l' a. afferma che il divieto alla girata delle azioni per procura e'
estensibile all' intestazione fiduciaria dei titoli.
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| l. 7 giugno 1974, n. 216
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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