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Documento


106514
IDG760600163
76.06.00163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schlesinger piero
se gli agenti di cambio possano partecipare alle contrattazioni dei cosiddetti "mercatini"
Giur. comm., an. 1 (1974), fasc. 5, pt. 1, pag. 591-594
d96990
pratico
formale
l' a. esamina il problema della liceita' della partecipazione regolare e continuativa di banche ed agenti di cambio alle operazioni di "mercatini" privati. sostiene che, ai sensi dell' art. 20 comma 2 regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, vanno esclusi dalla borsa, in quanto ricadono nella disposizione dell' art. 9 n. 3 legge 20 marzo 1913, n. 272, soltanto coloro che partecipano a riunioni fuori borsa per la negoziazione di titoli e valori quotati.
art. 20 r.d. 4 agosto 1913, n. 1068
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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