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106521
IDG760900067
76.09.00067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fassone elvio
le nuove "sommarie" indagini di polizia giudiziaria (ovvero l' art. 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497)
l. 14 ottobre 1974, n. 497
Riv. it. dir. proc. pen., an. 18 (1975), fasc. 1, pag. 159-202
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61010; d61011; d61012; d61013; d61014
esposte le innovazioni introdotte nel comma 1 del "nuovo" art. 225 codice di procedura penale, soffermandosi criticamente sulla non piu' richiesta "sommarieta'" dell' interrogatorio dell' indiziato, l' a. perviene a ritenere che, anche per il comma 2 (interrogatorio dell' arrestato e del fermato) necessitino i requisiti della necessita' e dell' urgenza. esaminato brevemente il comma 3, l' a. dedica particolare attenzione al comma 4: innanzitutto, intende il rinvio da esso operato all' art. 304 bis come rinvio a tale articolo nella sua formulazione legislativa del 1971, non in quella posteriore alle sentenze costituzionali n. 63 e n. 64 del 1972; in secondo luogo, precisa che tale richiamo deve essere riferito ai soli atti che la polizia giudiziaria puo' compiere ai sensi dell' art. 225, comma 1. l' a., infine, si sofferma sull' istituto del difensore di turno, evidenziandone gli inconvenienti pratici; e sull' improcedibilita' degli atti di polizia giudiziaria (o almeno di quelli indicati nel comma 8), se non compiuti alla presenza del difensore, ponendo in luce vari risvolti "pericolosi" di tale innovazione, tra cui la difficolta' di giustificare l' imposizione di prestazioni, tutto sommato pubblicistiche, mantenendo alla figura del difensore il connotato di professione esclusivamente liberale e privata.
art. 7 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 304 bis c.p.p. c. cost. 1971, n. 62 c. cost. 1972, n. 63 c. cost. 1972, n. 64 c. cost. 1974, n. 103
Ist. dir. penale - Univ. TO



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