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106530
IDG760900076
76.09.00076 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carlucci nicola
sull' effettivita' delle garanzie difensive dell' imputato durante il periodo feriale
nota a cass. sez. ii pen. 10 gennaio 1972
Riv. it. dir. proc. pen., an. 18 (1975), fasc. 1, pag. 342-349
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6062; d62002; d6201
l' a., espresse alcune perplessita' sul tenore della sentenza annotata, osserva che il problema del legittimo compimento di attivita' processuali in periodo feriale deve essere risolto, in concreto, caso per caso: in linea di principio, nel periodo feriale non puo' compiersi un atto che presupponga il decorso di un termine sospeso, quando il soggetto interessato non abbia rinunciato alla sospensione. nel caso specifico, se viene fissato il dibattimento in periodo feriale, in mancanza di un' esplicita rinuncia, proprio tale fissazione rende nullo il decreto di citazione: il giudice, infatti, puo' emettere quest' ultimo, a condizione di tener conto della sospensione dei termini sia per la data del dibattimento sia per il rispetto dei termini di comparizione.
art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742
Ist. dir. penale - Univ. TO



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