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| IDG760900090 | |
| 76.09.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| nosengo serafino
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| conflitto di competenza e riunione di procedimenti: due profili da
non confondere
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| nota a cass. sez. i 10 giugno 1974 e a cass. sez. i 7 ottobre 1959
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| Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 1-6
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6023
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| l' a., difformemente dalla decisione annotata, prendendo spunto da
una sentenza che negava l' applicabilita' delle norme sulla riunione
di procedimenti per ragioni di connessione ai sensi dell' art. 45
codice procedura penale, e affermava la riconducibilita' della
questione nell' ambito della disciplina dei conflitti di competenza,
nel caso in cui esistano piu' procedimenti, purche' si tratti dello
stesso reato, nega che il ragionamento svolto dalla corte suprema sia
persuasivo. innanzitutto la questione, pur esulando dalla sfera di
applicabilita' dell' art. 45, n. 1, codice procedura penale, puo'
benissimo rientrare nel n. 4 dello stesso articolo, che puo' trovare
applicazione anche nel caso di unicita' del reato. l' a. nega
altresi' che l' art. 51 codice procedura penale con l' espressione
"stesso reato" presupponga unicamente l' identita' dell' oggetto e
non anche quella del soggetto, in quanto la lettera della legge e'
sufficiente a dimostrare l' intrinseca equivocita' della formula
"stesso reato", di per se' idonea a designare tanto l' identita'
oggettiva quanto quella soggettiva. ma per l' a., anche ad ammettere
che nella fattispecie ricorressero i presupposti idonei a determinare
una situazione di conflitto, le conclusioni del supremo collegio non
sarebbero comunque da condividere, perche' in sede di risoluzione di
un conflitto, la cassazione non potrebbe ordinare la riunione di
giudizi ed il loro simultaneo svolgimento dinanzi al giudice. in tal
caso il dictum della cassazione e' una mera raccomandazione.
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| art. 53 c.p.p.
art. 54 c.p.p.
art. 413 c.p.p.
art. 45 c.p.p.
art. 51 c.p.p.
art. 6 conv. eur. dir. uomo
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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