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Documento


106545
IDG760900091
76.09.00091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti fernanda
nota a cass. sez. ii 3 ottobre 1973
Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 13-14
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5010
l' a., conformemente alla sentenza annotata, pone in rilievo come sia stato affermato in giurisprudenza che la configurabilita' del furto come delitto consumato o tentato va considerata in base al principio che ai fini della consumazione di tale reato, deve ritenersi il delitto gia' consumato e non semplicemente tentato, allorquando sia avvenuto l' impossessamento da parte dell' agente ed il correlativo spossessamento della vittima, anche se l' agente non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato sulla cosa un potere momentaneo. l' a. cita anche una giurisprudenza meno rigorosa secondo la quale nel caso in cui il pronto intervento del derubato o del derubando si sia spiegato ancor prima della sottrazione, avendo il detentore e gli agenti di polizia seguito e sorvegliato il ladro, il delitto non puo' considerarsi consumato poiche' non si realizza il pur temporaneo ma necessario impossessamento da parte del ladro. la giurisprudenza distingue ancora tra il caso in cui la sorpresa od il controllo della attivita' del soggetto attivo del furto sia opera della sola forza pubblica o solo del derubato. nel primo caso, alcune volte il supremo collegio ha ritenuto che il furto sia consumato. mentre nella seconda ipotesi si tratterebbe sempre di delitto tentato.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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