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| IDG760900091 | |
| 76.09.00091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cervetti fernanda
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| nota a cass. sez. ii 3 ottobre 1973
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| Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 13-14
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5010
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| l' a., conformemente alla sentenza annotata, pone in rilievo come sia
stato affermato in giurisprudenza che la configurabilita' del furto
come delitto consumato o tentato va considerata in base al principio
che ai fini della consumazione di tale reato, deve ritenersi il
delitto gia' consumato e non semplicemente tentato, allorquando sia
avvenuto l' impossessamento da parte dell' agente ed il correlativo
spossessamento della vittima, anche se l' agente non si sia
allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato sulla
cosa un potere momentaneo. l' a. cita anche una giurisprudenza meno
rigorosa secondo la quale nel caso in cui il pronto intervento del
derubato o del derubando si sia spiegato ancor prima della
sottrazione, avendo il detentore e gli agenti di polizia seguito e
sorvegliato il ladro, il delitto non puo' considerarsi consumato
poiche' non si realizza il pur temporaneo ma necessario
impossessamento da parte del ladro. la giurisprudenza distingue
ancora tra il caso in cui la sorpresa od il controllo della attivita'
del soggetto attivo del furto sia opera della sola forza pubblica o
solo del derubato. nel primo caso, alcune volte il supremo collegio
ha ritenuto che il furto sia consumato. mentre nella seconda ipotesi
si tratterebbe sempre di delitto tentato.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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