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106546
IDG760900092
76.09.00092 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti fernanda
nota a cass. sez. iii 2 luglio 1973
Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 17-19
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6243
l' a. mette in rilievo come sia ancora controverso in dottrina ed in giurisprudenza se sia necessaria una espressa impugnazione dell' ordinanza dichiarativa della contumacia quando questa sia viziata da nullita' assoluta, per difettosa costituzione del rapporto processuale. alcune decisioni affermano che l' ordinanza dichiarativa della contumacia deve essere specificamente impugnata solo quando si intenda far valere un vizio proprio del provvedimento come la mancanza di motivazione e non anche un vizio concernente la difettosa costituzione del rapporto processuale. in quest' ultimo caso trattasi di nullita' riconducibili a quella prevista dall' art. 185, n. 3, codice procedura penale e da cio' consegue che la nullita' del giudizio derivante dalla viziata costituzione del rapporto processuale puo' essere dedotta e deve essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio. altre sentenze hanno affermato che anche la nullita' dell' ordinanza contumaciale non e' piu' rilevabile allorche' la parte ne abbia omesso la dichiarazione di impugnazione ai sensi dell' art. 200, comma 2, del codice di procedura penale.
art. 185, n. 3, c.p.p. art. 200 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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