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106548
IDG760900094
76.09.00094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti fernanda
competenza per materia, aggravante del nesso teleologico e legittimita' costituzionale
nota a cass. sez. ii 21 febbraio 1973
Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 35-38
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60210; d50122
l' a. partendo dalla novita' introdotta col codice di procedura penale del 1930, per cui ai fini della determinazione della competenza per materia non si tiene conto nel computo della pena della circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 2, codice penale (nesso teleologico), esamina le ragioni tecnico politiche che hanno consigliato il legislatore del 1930 di inserire tale circostanza aggravante, la quale trova la sua ratio nella manifestazione di una concreta antisocialita' dell' agente, per una giurisprudenza consolidata l' aggravante sussiste anche se il reato-fine non e' stato consumato o neppure tentato, ed e' applicabile anche in caso di estinzione del reato-fine. non e' inoltre necessario che il colpevole abbia conseguito lo scopo che si prefiggeva, essendo sufficiente l' accertamento che la sua volonta' era diretta al fine di commettere un altro reato. quindi la deroga contenuta nell' art. 32 codice procedura penale in ordine alla esclusione suddetta ha la sua origine nel carattere soggettivo dell' aggravante, sotto l' aspetto costituzionale, l' a., conformemente alla decisione annotata, afferma che non sussiste alcun contrasto con i precetti costituzionali, in quanto il legislatore puo' differenziare, certo sulla base di ragionamenti convincenti, le posizioni dei singoli, quando le situazioni di fatto siano differenti.
art. 61, n. 2, c.p. art. 32 c.p.p. art. 445 c.p.p. art. 446 c.p.p. art. 3 cost. art. 25 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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