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| IDG760900094 | |
| 76.09.00094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cervetti fernanda
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| competenza per materia, aggravante del nesso teleologico e
legittimita' costituzionale
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| nota a cass. sez. ii 21 febbraio 1973
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| Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 35-38
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60210; d50122
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| l' a. partendo dalla novita' introdotta col codice di procedura
penale del 1930, per cui ai fini della determinazione della
competenza per materia non si tiene conto nel computo della pena
della circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 2, codice penale
(nesso teleologico), esamina le ragioni tecnico politiche che hanno
consigliato il legislatore del 1930 di inserire tale circostanza
aggravante, la quale trova la sua ratio nella manifestazione di una
concreta antisocialita' dell' agente, per una giurisprudenza
consolidata l' aggravante sussiste anche se il reato-fine non e'
stato consumato o neppure tentato, ed e' applicabile anche in caso di
estinzione del reato-fine. non e' inoltre necessario che il colpevole
abbia conseguito lo scopo che si prefiggeva, essendo sufficiente l'
accertamento che la sua volonta' era diretta al fine di commettere un
altro reato. quindi la deroga contenuta nell' art. 32 codice
procedura penale in ordine alla esclusione suddetta ha la sua origine
nel carattere soggettivo dell' aggravante, sotto l' aspetto
costituzionale, l' a., conformemente alla decisione annotata, afferma
che non sussiste alcun contrasto con i precetti costituzionali, in
quanto il legislatore puo' differenziare, certo sulla base di
ragionamenti convincenti, le posizioni dei singoli, quando le
situazioni di fatto siano differenti.
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| art. 61, n. 2, c.p.
art. 32 c.p.p.
art. 445 c.p.p.
art. 446 c.p.p.
art. 3 cost.
art. 25 cost.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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