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106549
IDG760900095
76.09.00095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
long g.
nota a cass. sez. un. 22 giugno 1974
Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 49-50
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6113
l' a. in materia di detenzione preventiva e decorrenza dei termini, cosi' come queste materie sono state regolate, dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, fa una disamina delle posizioni assunte dalla giurisprudenza in materia. in alcune decisioni il supremo collegio ha affermato che per il computo della pena ai fini della scarcerazione automatica ci si deve sempre attenere all' art. 255 codice procedura penale che, per l' emissione del mandato di cattura stabilisce che si ha riguardo alla pena edittale con l' aumento previsto per le aggravanti senza tenere conto delle attenuanti, fatta eccezione per l' eta'. un' altra corrente giurisprudenziale nega invece, che si possa applicare l' art. 255 codice procedura penale al di la' dell' ambito cui esso si riferisce. da cio' deriverebbe l' esclusione delle aggravanti dal computo per la scarcerazione automatica, qualora la sentenza di condanna riconosca l' equivalenza tra i 2 tipi di circostanze. discende ancora da cio' che le attenuanti, quando siano riconosciute e siano sole o comunque prevalenti sulle aggravanti, devono essere computate a diminuzione della pena edittale.
l. 1 luglio 1970, n. 406 art. 275 c.p.p. art. 255 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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