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Documento


106551
IDG760900097
76.09.00097 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
delpodio roberto
nota a cass. sez. iii 29 ottobre 1973
Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 65-66
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50231; d50202; d5020
l' a., prendendo spunto da una sentenza che afferma che l' infermita' parziale di mente non opera automaticamente in relazione ad ogni altro episodio di cui lo stesso soggetto sia chiamato a rispondere, poiche' lo stato di imputabilita' deve essere riferito al momento del commesso reato, fa una disamina delle affermazioni giurisprudenziali, le quali sono costanti nel ritenere che il riconoscimento dell' infermita' di mente, contenuto in una sentenza, non puo' vincolare il giudice di un altro procedimento successivo a carico di una stessa persona, poiche' l' accertamento delle condizioni mentali dell' imputato deve essere fatto in relazione al tempo in cui e' stato commesso il reato da giudicare. e' discusso invece quale tipo di misura di sicurezza debba essere applicata all' imputato semi-infermo di mente dichiarato delinquente abituale: alcune sentenze applicano il ricovero dell' agente in una casa di cura e di custodia, mentre altre ordinano la liberta' vigilata.
art. 216 c.p. art. 219 c.p. art. 102 c.p. art. 103 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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