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| IDG760900099 | |
| 76.09.00099 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bargis marta
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| il dolo nei reati di percosse e di lesioni personali
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| nota a cass. sez. i 27 marzo 1973
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| Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 103-107
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50102; d51852
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| l' a., difformemente dalla sentenza che annota, la quale afferma che
anche una semplice spinta inferta con intenzione di colpire la
persona offesa, puo' dar luogo a responsabilita' a titolo di lesione
personale volontaria, quando questa sia diretta ed immediata
conseguenza di una caduta prodotta dallo spintone medesimo (ci
troviamo in presenza di un caso di c.d. dolo generico); sostiene che
tale tesi non e' accettabile, proprio in base ai principi generali in
tema di dolo. sostiene che il reato non ha 2 eventi, la lesione e la
malattia, bensi' uno solo e cioe' la malattia, per cui l' agente per
essere ritenuto responsabile di lesioni personali volontarie deve
rappresentarsi tale evento come conseguenza della propria azione od
omissione. inoltre si dice che la nota differenziatrice fra colpa
c.d. cosciente e dolo eventuale e' da cogliersi nel momento
intellettivo dell' elemento psicologico. sulla base di tali
osservazioni, conclude l' a., il dolo eventuale del delitto di
lesioni personali sussistera' tutte le volte che il reo abbia
previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare un
pregiudizio alla integrita' personale del paziente ed ha agito al
fine od a costo di cagionarlo. sulla scia di questo ragionamento, la
conclusione deve essere diversa se si accerta nell' agente solo la
volonta' di percuotere e la connessa rappresentazione: in tal caso l'
eventuale lesione subita dal soggetto passivo non puo' essere
attribuita all' agente a titolo di dolo, ma esclusivamente a titolo
colposo.
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| art. 586 c.p.
art. 582 c.p.
art. 590 c.p.
art. 43 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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