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106553
IDG760900099
76.09.00099 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bargis marta
il dolo nei reati di percosse e di lesioni personali
nota a cass. sez. i 27 marzo 1973
Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 103-107
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50102; d51852
l' a., difformemente dalla sentenza che annota, la quale afferma che anche una semplice spinta inferta con intenzione di colpire la persona offesa, puo' dar luogo a responsabilita' a titolo di lesione personale volontaria, quando questa sia diretta ed immediata conseguenza di una caduta prodotta dallo spintone medesimo (ci troviamo in presenza di un caso di c.d. dolo generico); sostiene che tale tesi non e' accettabile, proprio in base ai principi generali in tema di dolo. sostiene che il reato non ha 2 eventi, la lesione e la malattia, bensi' uno solo e cioe' la malattia, per cui l' agente per essere ritenuto responsabile di lesioni personali volontarie deve rappresentarsi tale evento come conseguenza della propria azione od omissione. inoltre si dice che la nota differenziatrice fra colpa c.d. cosciente e dolo eventuale e' da cogliersi nel momento intellettivo dell' elemento psicologico. sulla base di tali osservazioni, conclude l' a., il dolo eventuale del delitto di lesioni personali sussistera' tutte le volte che il reo abbia previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare un pregiudizio alla integrita' personale del paziente ed ha agito al fine od a costo di cagionarlo. sulla scia di questo ragionamento, la conclusione deve essere diversa se si accerta nell' agente solo la volonta' di percuotere e la connessa rappresentazione: in tal caso l' eventuale lesione subita dal soggetto passivo non puo' essere attribuita all' agente a titolo di dolo, ma esclusivamente a titolo colposo.
art. 586 c.p. art. 582 c.p. art. 590 c.p. art. 43 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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