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106566
IDG760900116
76.09.00116 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
certo candeloro
considerazioni esegetiche sull' art. 11 della legge istitutiva del tribunale per minorenni
Indice pen., an. 9 (1975), fasc. 1, pag. 127-137
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d672; d6142
l' a. ritiene che la legge istitutiva del tribunale per minorenni sia applicabile non solo ai procedimenti dell' autorita' giudiziaria minorile ma anche a quelli in cui il giudice ordinario, per motivi di connessione, e' chiamato a conoscere dei fatti commessi dai minori. si sofferma poi sulle particolari indagini previste da tale norma; sulla natura giuridica dei "pareri tecnici senza formalita' di procedura", che inquadra nella categoria delle perizie, con conseguente applicabilita' degli artt. 304 bis, ter e quater codice procedura penale; sul rapporto tra il primo e secondo comma della disposizione in esame, affermando la strumentalita' dei mezzi di cui al secondo comma alle "speciali ricerche" di cui al primo comma. esamina, infine, le relazioni tra la circolare del ministro della giustizia n. 2326 del 1933 e il suddetto art. 11 della legge minorile e i problemi determinati da tale collegamento.
art. 11 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 art. 304 bis c.p.p. art. 304 ter c.p.p. art. 304 quater c.p.p. circ. min. gustizia 1933, n. 2326 art. 13 cost. art. 27 cost. art. 32 cost. art. 24 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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