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106569
IDG760900119
76.09.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dibari francesco
la sospensione e la decadenza degli amministratori comunali e provinciali sottoposti a procedimento penale o condannati
Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), fasc. 3, pag. 135-141
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d532
l' a. fa un esame dei casi di sospensione e di decadenza, mettendo in rilievo come la legge 10 novembre 1970, n. 851 abbia ristretto il campo di applicazione di questi istituti, essendo stati esclusi i consiglieri dei comuni, delle province e dei consorzi, rimanendo ferma la sospensione e la decadenza ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, agli assessori effettivi e supplenti dei comuni, delle province ed ai componenti del consiglio direttivo dei consorzi. per quanto riguarda la sospensione essa e' esclusa nei casi di commissione di reati colposi, mentre e' da applicare in caso di reato tentato. essa consegue ope legis alla emissione di un mandato o di un ordine di cattura, della ordinanza di rinvio a giudizio, del decreto di citazione a giudizio. la decadenza si ha nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 8 e 44 del testo unico della legge comunale e provinciale, regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, o in seguito a condanna ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a 3 mesi. la eventuale revoca del mandato comporta anche la cessazione della sospensione, essendo venuto meno il suo presupposto.
l. 10 novembre 1970, n. 852 d.p.r. 20 marzo 1967, n. 233 d.p.r. 15 maggio 1960, n. 570 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
Ist. dir. penale - Univ. TO



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