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| IDG760900119 | |
| 76.09.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| dibari francesco
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| la sospensione e la decadenza degli amministratori comunali e
provinciali sottoposti a procedimento penale o condannati
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| Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), fasc. 3, pag. 135-141
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d532
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| l' a. fa un esame dei casi di sospensione e di decadenza, mettendo in
rilievo come la legge 10 novembre 1970, n. 851 abbia ristretto il
campo di applicazione di questi istituti, essendo stati esclusi i
consiglieri dei comuni, delle province e dei consorzi, rimanendo
ferma la sospensione e la decadenza ai sindaci, ai presidenti delle
amministrazioni provinciali, agli assessori effettivi e supplenti dei
comuni, delle province ed ai componenti del consiglio direttivo dei
consorzi. per quanto riguarda la sospensione essa e' esclusa nei casi
di commissione di reati colposi, mentre e' da applicare in caso di
reato tentato. essa consegue ope legis alla emissione di un mandato o
di un ordine di cattura, della ordinanza di rinvio a giudizio, del
decreto di citazione a giudizio. la decadenza si ha nei casi di
condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 8 e 44 del testo unico
della legge comunale e provinciale, regio decreto 3 marzo 1934, n.
383, o in seguito a condanna ad una pena restrittiva della liberta'
personale superiore a 3 mesi. la eventuale revoca del mandato
comporta anche la cessazione della sospensione, essendo venuto meno
il suo presupposto.
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| l. 10 novembre 1970, n. 852
d.p.r. 20 marzo 1967, n. 233
d.p.r. 15 maggio 1960, n. 570
r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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