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106571
IDG760900122
76.09.00122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
palatella giuseppe
considerazioni in tema di configurabilita' dello scarico in acque pubbliche di sostanze inquinanti come reato di danneggiamento aggravato
nota a cass. sez. ii 6 febbraio 1973
Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), fasc. 2, pag. 212-214
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d539; d51905
l' a., difformemente dalla decisione annotata, prendendo spunto da una condanna per danneggiamento aggravato in seguito a scarico di rifiuti della lavorazione di una riseria in una roggia, attraverso la considerazione che in base al principio di tipicita' e stretta legalita' della norma penale, e' da ritenere tassativo l' elenco dei beni immobili contenuto nell' art. 635, n. 3, codice penale e sia da escludere il riferimento dell' art. 625, n. 7, codice penale ai beni immobili, poiche' in esso si parla solo di cose (mobili) esistenti in particolari categorie di beni immobili, giunge alla conclusione che nei confronti dell' inquinamento sia da escludere la configurabilita' del reato di danneggiamento aggravato in quanto un corso d' acqua non e' compreso tra le cose immobili di cui all' art. 635, n. 3, codice penale e non rientra a maiori nell' art. 625, n. 7, codice penale che si riferisce a cose mobili.
art. 635, n. 3, c.p. art. 625, n. 7, c.p. art. 6 l. 8 ottobre 1931, n. 1604
Ist. dir. penale - Univ. TO



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