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106572
IDG760900123
76.09.00123 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lanzi alessio
osservazioni sui limiti della tutela penale apprestati ai provvedimenti giurisdizionali
nota a pret. milano 30 ottobre 1974
Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), fasc. 2, pag. 234-247
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51212
l' a., difformemente dalla decisione annotata, esaminando il caso di un datore di lavoro che, a seguito di una serie di ordinanze e di sentenze provvisoriamente esecutive emesse dal giudice civile, le quali ordinavano la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente licenziato, corrispondeva al lavoratore la retribuzione dovutagli, ma non gli faceva esplicare alcuna mansione lavorativa, e pertanto veniva condannato, pone in evidenza come le ipotesi dell' art. 388 codice penale non possono essere confuse tra loro. inoltre argomentando dal fatto che non e' detto che la sentenza provvisoriamente esecutiva, costituisca sempre una misura cautelare, afferma che gli obblighi di fare infungibili non possono essere compresi nei provvedimenti cautelari d' urgenza. conclude dicendo che gli obblighi imposti al datore di lavoro con ordinanza provvisoria, quando rimangono inadempiuti, non possono essere considerati come obblighi imposti da un provvedimento di natura cautelare, primo perche' infungibile, secondo perche' i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro (a parte il diritto alla retribuzione) non sono oggettivamente tali da poter essere messi in pericolo dalla attivita' o inattivita' del datore di lavoro.
art. 833 c.p. art. 700 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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