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| IDG760900123 | |
| 76.09.00123 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| lanzi alessio
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| osservazioni sui limiti della tutela penale apprestati ai
provvedimenti giurisdizionali
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| nota a pret. milano 30 ottobre 1974
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| Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), fasc. 2, pag. 234-247
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51212
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| l' a., difformemente dalla decisione annotata, esaminando il caso di
un datore di lavoro che, a seguito di una serie di ordinanze e di
sentenze provvisoriamente esecutive emesse dal giudice civile, le
quali ordinavano la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente
licenziato, corrispondeva al lavoratore la retribuzione dovutagli, ma
non gli faceva esplicare alcuna mansione lavorativa, e pertanto
veniva condannato, pone in evidenza come le ipotesi dell' art. 388
codice penale non possono essere confuse tra loro. inoltre
argomentando dal fatto che non e' detto che la sentenza
provvisoriamente esecutiva, costituisca sempre una misura cautelare,
afferma che gli obblighi di fare infungibili non possono essere
compresi nei provvedimenti cautelari d' urgenza. conclude dicendo che
gli obblighi imposti al datore di lavoro con ordinanza provvisoria,
quando rimangono inadempiuti, non possono essere considerati come
obblighi imposti da un provvedimento di natura cautelare, primo
perche' infungibile, secondo perche' i diritti scaturenti dal
rapporto di lavoro (a parte il diritto alla retribuzione) non sono
oggettivamente tali da poter essere messi in pericolo dalla attivita'
o inattivita' del datore di lavoro.
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| art. 833 c.p.
art. 700 c.p.c.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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