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Documento


106573
IDG760900124
76.09.00124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carpeggiani gianluigi
"nulla osta" della commissione di censura e responsabilita' per spettacolo osceno
Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), fasc. 3, pag. 273-279
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51711
l' a. cerca di fissare alcuni punti fermi in materia di spettacoli osceni, chiarendo in primo luogo che la natura della commissione di revisione dei films e dei lavori teatrali e' di carattere amministrativo e non giurisdizionale, perche' in quest' ultimo caso si tratterebbe di giudici speciali. si asserisce poi che nozione penalistica e quella costituzionale di buon costume coincidono e che il concetto di pudore sia senz' altro qualitativamente inferiore o tutt' al piu' uguale a quello di buon costume. percio' quando la commissione di revisione compie la sua valutazione avendo per oggetto il buon costume, automaticamente fa oggetto di esame anche l' oscenita', cui si giunge attraverso il tramite del concetto di pudore. con successivo passaggio l' a., avvertendo che la prassi giurisprudenziale e' in senso nettamente contrario, sostiene che, una volta intervenuto il "nulla osta" della autorita' amministrativa, e' illogico che l' autorita' giudiziaria possa intervenire con funzione repressiva, pur essendoci gia' stato un provvedimento di rimozione preventiva dei limiti che si oppongono alla proiezione di uno spettacolo. non e' che una disposizione amministrativa possa autorizzare il compimento di atti contrari alla legge penale, ma l' esame dell' autorita' giudiziaria, pur essendo consentito ed anzi obbligatorio, in presenza del "nulla osta" deve affermare la esclusione della oscenita'.
l. 21 aprile 1962, n. 61 art. 21 cost. art. 528 c.p. art. 529 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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