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| IDG760900124 | |
| 76.09.00124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carpeggiani gianluigi
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| "nulla osta" della commissione di censura e responsabilita' per
spettacolo osceno
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| Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), fasc. 3, pag. 273-279
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51711
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| l' a. cerca di fissare alcuni punti fermi in materia di spettacoli
osceni, chiarendo in primo luogo che la natura della commissione di
revisione dei films e dei lavori teatrali e' di carattere
amministrativo e non giurisdizionale, perche' in quest' ultimo caso
si tratterebbe di giudici speciali. si asserisce poi che nozione
penalistica e quella costituzionale di buon costume coincidono e che
il concetto di pudore sia senz' altro qualitativamente inferiore o
tutt' al piu' uguale a quello di buon costume. percio' quando la
commissione di revisione compie la sua valutazione avendo per oggetto
il buon costume, automaticamente fa oggetto di esame anche l'
oscenita', cui si giunge attraverso il tramite del concetto di
pudore. con successivo passaggio l' a., avvertendo che la prassi
giurisprudenziale e' in senso nettamente contrario, sostiene che, una
volta intervenuto il "nulla osta" della autorita' amministrativa, e'
illogico che l' autorita' giudiziaria possa intervenire con funzione
repressiva, pur essendoci gia' stato un provvedimento di rimozione
preventiva dei limiti che si oppongono alla proiezione di uno
spettacolo. non e' che una disposizione amministrativa possa
autorizzare il compimento di atti contrari alla legge penale, ma l'
esame dell' autorita' giudiziaria, pur essendo consentito ed anzi
obbligatorio, in presenza del "nulla osta" deve affermare la
esclusione della oscenita'.
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| l. 21 aprile 1962, n. 61
art. 21 cost.
art. 528 c.p.
art. 529 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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