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106581
IDG760900132
76.09.00132 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ramajoli sergio
la competenza a giudicare dei reati di rapina aggravata, estorsione aggravata, e sequestro a scopo di rapina o di estorsione commessi prima del 4 novembre 1974 ed il principio del giudice naturale precostituito per legge
nota a ord. ass. venezia 18 novembre 1974 ord. trib. milano sez. vi 6 marzo 1975
Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), fasc. 4, pag. 436-438
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60210; d51902; d51903
l' a., partendo dalla normativa introdotta dall' art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e dall' art. 1 decreto legge 10 gennaio 1975, n. 2 le quali hanno soppresso la competenza della corte di assise, di cui all' art. 29, comma 2, codice procedura penale, per questi reati, affermando implicitamente quella del tribunale, si chiede se tali disposizioni processuali siano suscettibili di immediata applicazione in qualunque grado si trovi il processo, o debbano rispettare i c.d. "diritti quesiti procedurali", mettendo in rilievo come cio' sia da inquadrare nell' art. 25, comma 1, costituzione. questa norma, secondo l' a., mira non al divieto di costituzione di giudici speciali, ma alla certezza per il cittadino, del giudice che deve occuparsi di una certa materia, il che indica che il giudice deve esistere prima che il fatto sia commesso. ne' puo', secondo l' a., interpretarsi restrittivamente la locuzione, come ha fatto la corte costituzionale, intendendo giudice costituito per legge, anziche' pre-costituito. deve quindi concludersi per la illegittimita' della normativa in discorso, se le si volesse attribuire una efficacia immediata.
l. 14 ottobre 1974, n. 497 d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 art. 29 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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