| l' a., partendo dalla normativa introdotta dall' art. 1 della legge
14 ottobre 1974, n. 497 e dall' art. 1 decreto legge 10 gennaio 1975,
n. 2 le quali hanno soppresso la competenza della corte di assise, di
cui all' art. 29, comma 2, codice procedura penale, per questi reati,
affermando implicitamente quella del tribunale, si chiede se tali
disposizioni processuali siano suscettibili di immediata applicazione
in qualunque grado si trovi il processo, o debbano rispettare i c.d.
"diritti quesiti procedurali", mettendo in rilievo come cio' sia da
inquadrare nell' art. 25, comma 1, costituzione. questa norma,
secondo l' a., mira non al divieto di costituzione di giudici
speciali, ma alla certezza per il cittadino, del giudice che deve
occuparsi di una certa materia, il che indica che il giudice deve
esistere prima che il fatto sia commesso. ne' puo', secondo l' a.,
interpretarsi restrittivamente la locuzione, come ha fatto la corte
costituzionale, intendendo giudice costituito per legge, anziche'
pre-costituito. deve quindi concludersi per la illegittimita' della
normativa in discorso, se le si volesse attribuire una efficacia
immediata.
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