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106583
IDG760900134
76.09.00134 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rustia roberta
sulla consapevolezza della natura inquinante delle sostanze immesse o diffuse nel mare
nota a pret. trieste 18 luglio 1974
Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), fasc. 4, pag. 507-519
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d539
l' a., conformemente alla sentenza che annota, partendo da un caso concernente la violazione dell' art. 15, lett. e, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), la quale afferma che si tratta di reato doloso (mentre una tesi minoritaria afferma la responsabilita' anche a titolo di colpa) contesta la validita' di queste affermazioni basandosi sulla etimologia dei verbi "diffondere" ed "immettere" che non si riferiscono ad una caratterizzazione dell' elemento psicologico, bensi' ad una determinazione del concetto di versamento di sostanze nocive. inoltre, l' a. sostiene che la esemplificazione contenuta nella norma in esame appartiene alla struttura del reato che e' di pericolo, con esclusione quindi del verificarsi di un evento dannoso per la integrazione del reato. infine, non essendo richiesto dalla norma alcun elemento specifico, deve ritenersi sufficiente il dolo generico, consistente nella volonta' di compiere l' immissione o la diffusione delle sostanze considerate inquinanti dal legislatore. inoltre e' richiesta la consapevolezza del carattere inquinante delle sostanze versate in mare.
l. 14 luglio 1965, n. 963 d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 r.d. 16 marzo 1922, n. 267
Ist. dir. penale - Univ. TO



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