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| IDG760900134 | |
| 76.09.00134 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| rustia roberta
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| sulla consapevolezza della natura inquinante delle sostanze immesse o
diffuse nel mare
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| nota a pret. trieste 18 luglio 1974
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| Riv. pen., s. 4, an. 101 (1975), fasc. 4, pag. 507-519
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d539
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| l' a., conformemente alla sentenza che annota, partendo da un caso
concernente la violazione dell' art. 15, lett. e, della legge 14
luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), la quale
afferma che si tratta di reato doloso (mentre una tesi minoritaria
afferma la responsabilita' anche a titolo di colpa) contesta la
validita' di queste affermazioni basandosi sulla etimologia dei verbi
"diffondere" ed "immettere" che non si riferiscono ad una
caratterizzazione dell' elemento psicologico, bensi' ad una
determinazione del concetto di versamento di sostanze nocive.
inoltre, l' a. sostiene che la esemplificazione contenuta nella norma
in esame appartiene alla struttura del reato che e' di pericolo, con
esclusione quindi del verificarsi di un evento dannoso per la
integrazione del reato. infine, non essendo richiesto dalla norma
alcun elemento specifico, deve ritenersi sufficiente il dolo
generico, consistente nella volonta' di compiere l' immissione o la
diffusione delle sostanze considerate inquinanti dal legislatore.
inoltre e' richiesta la consapevolezza del carattere inquinante delle
sostanze versate in mare.
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| l. 14 luglio 1965, n. 963
d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639
r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
r.d. 16 marzo 1922, n. 267
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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