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106610
IDG760300005
76.03.00005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
romita fiorenzo
fondamenti teologico-giuridici della giustizia amministrativa nella chiesa dopo il vaticano ii
relaz. al v congresso canonistico pastorale (sorrento 24-28 settembre 1973)
Mon. eccl., s. 9, vol. 108, (1973), fasc. 3, pag. 324-353
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d926; d92023
l' a. esamina il sistema amministrativo elaborato nella costituzione apostolica regimini ecclesiae universae. da questo documento desume il criterio ultimo che distingue nell' ordinamento canonico la potesta' amministrativa da quella giudiziaria: il fine immediato e diretto della prima e' quello di procurare in concreto il bene della comunita', della seconda il bene della parte in causa che ne ha diritto. dopo aver enunciato altri criteri sussidiari di distinzione delle 2 potesta', l' a. ritiene opportuno chiarire il concetto di giustizia amministrativa passando poi ad individuare nel sistema misto (della duplice giurisdizione: della ordinaria che giudica del merito delle cause, aventi come oggetto il bene privato sia del singolo che dell' amministrazione attiva; della amministrativa che giudica della legittimita' formale e sostanziale di un provvedimento emanato dall' amministrazione attiva in ordine al bene pubblico) il sistema vigente nella chiesa dopo il vaticano ii e succeduto a quello del superiore giudice nel quale la potesta' amministrativa gerarchicamente superiore giudicava sia della legittimita' che del merito dell' atto amministrativo. a questo punto l' a. si interroga sulla necessita' della giustizia amministrativa nella chiesa (lumen gentium), in cui il principio generatore e' la chiesa come comunione: la giustizia amministrativa serve a garantire tale comunione, a restaurarla quando fosse intaccata o lacerata, a ripararne i danni eventualmente inferti. da ultimo si affrontano i fondamenti giuridici della giustizia amministrativa come e' stata configurata dalla costituzione apostolica regimini. l' a. individua nell' uguaglianza tra amministrazione attiva (gerarchia ecclesiastica) e amministrati (i fedeli) il principio giuridico corrispondente a quello teologico della chiesa "popolo di dio" vedendone poi le applicazioni de iure condito e le prospettive di iure condendo sui singoli elementi del provvedimento amministrativo: soggetto, oggetto, forma, efficacia e contenuto.
Ist. dir. ecclesiastico e canonico - Univ. FI



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