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| IDG760300005 | |
| 76.03.00005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| romita fiorenzo
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| fondamenti teologico-giuridici della giustizia amministrativa nella
chiesa dopo il vaticano ii
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| relaz. al v congresso canonistico pastorale (sorrento 24-28 settembre
1973)
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| Mon. eccl., s. 9, vol. 108, (1973), fasc. 3, pag. 324-353
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d926; d92023
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| l' a. esamina il sistema amministrativo elaborato nella costituzione
apostolica regimini ecclesiae universae. da questo documento desume
il criterio ultimo che distingue nell' ordinamento canonico la
potesta' amministrativa da quella giudiziaria: il fine immediato e
diretto della prima e' quello di procurare in concreto il bene della
comunita', della seconda il bene della parte in causa che ne ha
diritto. dopo aver enunciato altri criteri sussidiari di distinzione
delle 2 potesta', l' a. ritiene opportuno chiarire il concetto di
giustizia amministrativa passando poi ad individuare nel sistema
misto (della duplice giurisdizione: della ordinaria che giudica del
merito delle cause, aventi come oggetto il bene privato sia del
singolo che dell' amministrazione attiva; della amministrativa che
giudica della legittimita' formale e sostanziale di un provvedimento
emanato dall' amministrazione attiva in ordine al bene pubblico) il
sistema vigente nella chiesa dopo il vaticano ii e succeduto a quello
del superiore giudice nel quale la potesta' amministrativa
gerarchicamente superiore giudicava sia della legittimita' che del
merito dell' atto amministrativo. a questo punto l' a. si interroga
sulla necessita' della giustizia amministrativa nella chiesa (lumen
gentium), in cui il principio generatore e' la chiesa come comunione:
la giustizia amministrativa serve a garantire tale comunione, a
restaurarla quando fosse intaccata o lacerata, a ripararne i danni
eventualmente inferti. da ultimo si affrontano i fondamenti giuridici
della giustizia amministrativa come e' stata configurata dalla
costituzione apostolica regimini. l' a. individua nell' uguaglianza
tra amministrazione attiva (gerarchia ecclesiastica) e amministrati
(i fedeli) il principio giuridico corrispondente a quello teologico
della chiesa "popolo di dio" vedendone poi le applicazioni de iure
condito e le prospettive di iure condendo sui singoli elementi del
provvedimento amministrativo: soggetto, oggetto, forma, efficacia e
contenuto.
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| Ist. dir. ecclesiastico e canonico - Univ. FI
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