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| IDG760900136 | |
| 76.09.00136 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| crespi alberto
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| regole di giudizio e dubbio sulle scriminanti
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| nota a trib. milano sez. iii 18 settembre 1973
trib. milano sez. v 4 marzo 1974
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 131-141
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5016; d6225
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| l' a. pone a confronto 2 sentenze dello stesso tribunale che, oltre a
risolvere in modo contrastante uno stesso problema, esprimono anche,
probabilmente, 2 diversi modi di intendere l' amministrazione della
giustizia. delle 2 sentenze l' a. critica aspramente quella secondo
la quale il dubbio sull' accertamento delle circostanze che
legittimano la sussistenza di una causa di giustificazione deve
essere risolto non nel senso di una assoluzione per insufficienza di
prove, ma nel senso della condanna del prevenuto. nel dissentire
dalla sentenza citata del 4 marzo 1974, l' a. pone in rilievo, tra l'
altro, che il dubbio sull' esistenza di una scriminante impone il
proscioglimento dell' imputato per insufficienza di prove. infatti il
problema della maggiore o minore difficolta' dell' onere probatorio
dell' accusa e del suo contenuto positivo o negativo (sussistenza
degli elementi costitutivi del reato e insussistenza di esimenti) e'
del tutto irrilevante di fronte all' esigenza primaria che la
condanna dell' imputato sia pronunciata solo quando il giudice abbia
raggiunto la certezza piena della reita' dello stesso. e invero non
puo' ragionevolmente contestarsi che tale certezza resta esclusa sia
dal dubbio che l' imputato abbia commesso il fatto sia dal dubbio che
lo abbia commesso in presenza di circostanze atte ad escluderne la
punibilita'.
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| art. 6, n. 2. conv. eur. dir. uomo
art. 479 c.p.p.
art. 53 c.p.
art. 59 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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