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106657
IDG760900136
76.09.00136 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
crespi alberto
regole di giudizio e dubbio sulle scriminanti
nota a trib. milano sez. iii 18 settembre 1973 trib. milano sez. v 4 marzo 1974
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 131-141
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5016; d6225
l' a. pone a confronto 2 sentenze dello stesso tribunale che, oltre a risolvere in modo contrastante uno stesso problema, esprimono anche, probabilmente, 2 diversi modi di intendere l' amministrazione della giustizia. delle 2 sentenze l' a. critica aspramente quella secondo la quale il dubbio sull' accertamento delle circostanze che legittimano la sussistenza di una causa di giustificazione deve essere risolto non nel senso di una assoluzione per insufficienza di prove, ma nel senso della condanna del prevenuto. nel dissentire dalla sentenza citata del 4 marzo 1974, l' a. pone in rilievo, tra l' altro, che il dubbio sull' esistenza di una scriminante impone il proscioglimento dell' imputato per insufficienza di prove. infatti il problema della maggiore o minore difficolta' dell' onere probatorio dell' accusa e del suo contenuto positivo o negativo (sussistenza degli elementi costitutivi del reato e insussistenza di esimenti) e' del tutto irrilevante di fronte all' esigenza primaria che la condanna dell' imputato sia pronunciata solo quando il giudice abbia raggiunto la certezza piena della reita' dello stesso. e invero non puo' ragionevolmente contestarsi che tale certezza resta esclusa sia dal dubbio che l' imputato abbia commesso il fatto sia dal dubbio che lo abbia commesso in presenza di circostanze atte ad escluderne la punibilita'.
art. 6, n. 2. conv. eur. dir. uomo art. 479 c.p.p. art. 53 c.p. art. 59 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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