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106660
IDG760900139
76.09.00139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
amodio ennio
rinvio prosecutorio e reformatio in peius
nota a app. venezia sez. ii pen. 18 novembre 1974
Riv. dir. proc., s. 2, an. 30 (1975), fasc. 3, pag. 543-549
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6342; d6354
l' a. prende spunto dalla sentenza della corte veneta che estende al giudizio di rinvio il divieto della reformatio in peius per distinguere il rinvio con funzione prosecutoria dal rinvio con funzione restitutoria. questi, sostiene l' a., sono 2 istituti differenti che reclamano una disciplina normativa diversa. superata la tradizionale concezione monistica, diventa agevole comprendere come nel rinvio restitutorio il giudice non possa non assumere gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, sicche' il giudice sara' vincolato al divieto della reformatio in peius se il vincolo sussisteva per l' organo giudicante la cui sentenza e' stata annullata. nel rinvio prosecutorio, invece, non e' consentita una riforma in peggio della sentenza annullata quando il ricorso e' stato proposto dal solo imputato e i poteri del giudice di rinvio non possono essere modellati automaticamente sullo stampo dei poteri del giudice che ha emesso la sentenza annullata.
art. 515 c.p.p. art. 544 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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