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106667
IDG760600601
76.06.00601 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
capizzano ezio
riconoscibilita' dei figli adulterini ed eguaglianza dei "coniugi"
Dir. giur., s. 3, an. 30 (1974), fasc. 2, pag. 179-181
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30135; d0410
critico-sociologico
politica
la legge sul divorzio non ha modificato l' art. 252 codice civile, si' che in presenza di figli legittimi o legittimati del precedente matrimonio, il riconoscimento degli adulterini non e' possibile se non quando i primi abbiano raggiunto la maggiore eta' e siano stati sentiti. si giustifica la norma con l' esigenza costituzionale della compatibilita' con i diritti dei membri della famiglia legittima, ma esiste l' analoga esigenza di tutela della nuova famiglia legittima del divorziato che ha stretto nuovo matrimonio, e dei diritti dei suoi membri, specie quelli concernenti i rapporti tra i coniugi. difatti la deleteria posizione del figlio concepito prima della pronunzia di divorzio (per il figlio concepito dopo si ammette la legittimazione per "subsequens matrimonium, si' che si prospetta l' illegittimita' costituzionale dell' art. 252 comma 3, codice civile) incide sull' eguaglianza sociale e giuridica dei genitori (altro profilo d' illegittimita') naturali in quanto coniugi.
art. 2 cost. art. 29 cost. art. 30 cost. art. 252 comma 3 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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