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| IDG760600603 | |
| 76.06.00603 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| perlingieri pietro
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| sull' eguaglianza morale e giuridica dei coniugi
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| intervento al convegno su "l' eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi", napoli, 14-15 dicembre 1973
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| Dir. giur., s. 3, an. 30 (1974), fasc. 4, pag. 485-489
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| d301; d0410
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| critico-sociologico
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| politica
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| la costituzione pone all' apice della gerarchia dei valori la persona
umana: norma fondamentale e' l' art. 3 della costituzione che impone
la rimozione degli ostacoli di fatto e di diritto allo sviluppo della
persona che pertanto non puo' essere condizionato dal c.d. interesse
superiore della famiglia. non esiste ne' una ragion di stato ne' una
ragion di famiglia che giustifichi un intervento limitativo della
liberta' della persona. e' anche un problema di tecnica legislativa:
la' dove si vuol garantire e facilitare lo sviluppo della persona si
deve legiferare per principi e clausole generali; al contrario,
quando si pongono limiti, la tecnica deve essere di tipo
regolamentare. ma e' inutile riportare in leggi ordinarie quanto e'
gia' affermato nella costituzione, togliendo talvolta forza e
ampiezza al principio: i principi costituzionali sono immediatamente
vincolanti per l' interprete. l' atteggiamento descritto e' vizio di
fondo di tutti i progetti di riforma del diritto di famiglia. questa
riforma non puo' essere attuata senza risolvere taluni problemi
preliminari: innanzi tutto eliminazione degli ostacoli di fatto
(presupposti socio-economici) e di diritto (riforma della prpprieta',
iniziativa economica privata, successioni ecc.) alla realizzazione
dell' eguaglianza tra i coniugi; poi abbandono di un atteggiamento
generalizzante: non esiste un concetto unitario di famiglia; terzo
punto, abbandono della prospettiva patrimonialistica e privatistica
in tema di mantenimento e alimenti: talvolta il problema deve
risolversi in termini di sicurezza sociale. inoltre, quanto detto fa
definire privo di senso l' istituzione del c.d. tribunale della
famiglia e ipocrita l' atteggiamento che nega rilevanza alla c.d.
famiglia naturale o di fatto.
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| art. 3 cost.
art. 29 cost.
art. 12 disp. prel. c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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