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106668
IDG760600603
76.06.00603 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
perlingieri pietro
sull' eguaglianza morale e giuridica dei coniugi
intervento al convegno su "l' eguaglianza morale e giuridica dei coniugi", napoli, 14-15 dicembre 1973
Dir. giur., s. 3, an. 30 (1974), fasc. 4, pag. 485-489
d301; d0410
critico-sociologico
politica
la costituzione pone all' apice della gerarchia dei valori la persona umana: norma fondamentale e' l' art. 3 della costituzione che impone la rimozione degli ostacoli di fatto e di diritto allo sviluppo della persona che pertanto non puo' essere condizionato dal c.d. interesse superiore della famiglia. non esiste ne' una ragion di stato ne' una ragion di famiglia che giustifichi un intervento limitativo della liberta' della persona. e' anche un problema di tecnica legislativa: la' dove si vuol garantire e facilitare lo sviluppo della persona si deve legiferare per principi e clausole generali; al contrario, quando si pongono limiti, la tecnica deve essere di tipo regolamentare. ma e' inutile riportare in leggi ordinarie quanto e' gia' affermato nella costituzione, togliendo talvolta forza e ampiezza al principio: i principi costituzionali sono immediatamente vincolanti per l' interprete. l' atteggiamento descritto e' vizio di fondo di tutti i progetti di riforma del diritto di famiglia. questa riforma non puo' essere attuata senza risolvere taluni problemi preliminari: innanzi tutto eliminazione degli ostacoli di fatto (presupposti socio-economici) e di diritto (riforma della prpprieta', iniziativa economica privata, successioni ecc.) alla realizzazione dell' eguaglianza tra i coniugi; poi abbandono di un atteggiamento generalizzante: non esiste un concetto unitario di famiglia; terzo punto, abbandono della prospettiva patrimonialistica e privatistica in tema di mantenimento e alimenti: talvolta il problema deve risolversi in termini di sicurezza sociale. inoltre, quanto detto fa definire privo di senso l' istituzione del c.d. tribunale della famiglia e ipocrita l' atteggiamento che nega rilevanza alla c.d. famiglia naturale o di fatto.
art. 3 cost. art. 29 cost. art. 12 disp. prel. c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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