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Documento


106671
IDG760900141
76.09.00141 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
stanglini t.
nota a cass. sez. vi 12 ottobre 1971
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 1, pt. 2, pag. 25-26
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6351
la sentenza annotata si inserisce nell' indirizzo giurisprudenziale secondo cui la corte di cassazione, il cui compito istituzionale e' quello di vegliare e, occorrendo, imporre l' esatta osservanza della legge, allorquando riconosca che il fatto, quale venne stabilito dai giudici di merito e non piu' posto in discussione, pur non presentando gli estremi del reato ritenuto, rivesta i caratteri di altro reato, ha il potere, anche di propria iniziativa, di dare al fatto la esatta definizione giuridica, e cio' anche quando la nuova e piu' esatta definizione giuridica porti ad escludere l' esistenza di una causa estintiva del reato, gia' concessa o che si sarebbe dovuta applicare alla figura di reato erroneamente ravvisata dal giudice di merito. l' esame della questione e' pero' precluso quando, per risolverla, sarebbero necessari accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
art. 524 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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