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106672
IDG760900142
76.09.00142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pennisi angelo
contestazione, dichiarazione ed effetti penali della recidiva
nota a cass. sez. un. pen. 23 gennaio 1971
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 1, pt. 2, pag. 27-36
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50230; d50425
raggiunta da tempo l' unanimita' di consensi sulla necessita' della preventiva contestazione della recidiva quando questa assume la specifica funzione di circostanza aggravatrice della pena, la suprema corte, muovendo da tale premessa, afferma che alla recidiva non vada riservato un differente trattamento processuale in dipendenza degli effetti penali di volta in volta ricollegabili ad essa, imponendosi in ogni caso la preventiva contestazione. secondo l' a. il principio affermato dalla cassazione puo' condividersi solo in parte, dovendosi meglio precisare la differenza tra "contestazione" e "dichiarazione" della recidiva, quali momenti processuali diversi, rilevanti rispettivamente per la fase della cognizione e per la fase dell' esecuzione. l' a. poi sostiene che il principio secondo cui la recidiva "puo' essere presa in considerazione ad ogni effetto solo se dichiarata dal giudice di merito", e' giuridicamente ineccepibile soltanto se riferito agli effetti prodotti dalla recidiva nella fase dell' esecuzione. osserva infine che la conclusione cui l' annotata sentenza e' pervenuta affonda le sue radici nel principio della intangibilita' della cosa giudicata. puo', pertanto, condividersi il principio di diritto affermato dalle sezioni unite, a condizione, pero', di intenderlo con la seguente precisazione: "la recidiva, in quanto elemento della imputazione, puo' essere presa in considerazione ad ogni effetto penalistico relativo alla fase della cognizione, solo se contestata nel giudizio di merito; per tutti gli effetti relativi alla fase della esecuzione puo' essere presa in considerazione, solo se dichiarata in sentenza".
art. 179 c.p. art. 597 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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