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| IDG760900142 | |
| 76.09.00142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pennisi angelo
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| contestazione, dichiarazione ed effetti penali della recidiva
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| nota a cass. sez. un. pen. 23 gennaio 1971
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| Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 1, pt. 2, pag. 27-36
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50230; d50425
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| raggiunta da tempo l' unanimita' di consensi sulla necessita' della
preventiva contestazione della recidiva quando questa assume la
specifica funzione di circostanza aggravatrice della pena, la suprema
corte, muovendo da tale premessa, afferma che alla recidiva non vada
riservato un differente trattamento processuale in dipendenza degli
effetti penali di volta in volta ricollegabili ad essa, imponendosi
in ogni caso la preventiva contestazione. secondo l' a. il principio
affermato dalla cassazione puo' condividersi solo in parte, dovendosi
meglio precisare la differenza tra "contestazione" e "dichiarazione"
della recidiva, quali momenti processuali diversi, rilevanti
rispettivamente per la fase della cognizione e per la fase dell'
esecuzione. l' a. poi sostiene che il principio secondo cui la
recidiva "puo' essere presa in considerazione ad ogni effetto solo se
dichiarata dal giudice di merito", e' giuridicamente ineccepibile
soltanto se riferito agli effetti prodotti dalla recidiva nella fase
dell' esecuzione. osserva infine che la conclusione cui l' annotata
sentenza e' pervenuta affonda le sue radici nel principio della
intangibilita' della cosa giudicata. puo', pertanto, condividersi il
principio di diritto affermato dalle sezioni unite, a condizione,
pero', di intenderlo con la seguente precisazione: "la recidiva, in
quanto elemento della imputazione, puo' essere presa in
considerazione ad ogni effetto penalistico relativo alla fase della
cognizione, solo se contestata nel giudizio di merito; per tutti gli
effetti relativi alla fase della esecuzione puo' essere presa in
considerazione, solo se dichiarata in sentenza".
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| art. 179 c.p.
art. 597 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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