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106673
IDG760900143
76.09.00143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salidu s.
nota a ass. roma 6 marzo 1972
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 1, pt. 2, pag. 39-42
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51400; d60211; d6224
l' a., riportando le conclusioni della corte secondo la quale il delitto di strage consiste nel compimento di atti aventi obiettiva idoneita' a creare pericolo alla vita ed alla integrita' fisica della collettivita', sorretti dal dolo specifico di uccidere, osserva l' esistenza in giurisprudenza e in dottrina di difformita' d' opinioni sul momento consumativo del reato e sulla sua circostanza aggravante. significativo e' poi il tentativo operato dalla sentenza annotata nel senso di riqualificare il ruolo della disciplina concernente la competenza per territorio, in una prospettiva diversa da quella accolta dalla giurisprudenza prevalente, e cioe' facendo diretto richiamo all' imprescindibile collegamento della normativa processuale ordinaria con il principio costituzionale del giudice naturale. infine giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che la dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata in dibattimento non travolge la chiusura, irriversibile, dell' istruzione, comportando esclusivamente la traslazione degli atti dal giudice dichiaratosi incompetente a quello ritenuto competente.
art. 422 c.p. art. 39 c.p.p. art. 42 c.p.p. art. 439 c.p.p. art. 477 c.p.p. art. 44 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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