Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


106679
IDG760900149
76.09.00149 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
voena g.p.
nota a cass. sez. iv pen. 12 ottobre 1971
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 2, pt. 2, pag. 91-93
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61232; d6142
la sentenza in esame non si discosta dall' orientamento giurisprudenziale prevalente, per il quale "al difensore deve essere dato avviso soltanto del giorno in cui hanno inizio le operazioni peritali, restando affidato alla sua diligenza di seguire il corso delle operazioni stesse, senza bisogno di ulteriori avvisi". secondo l' a., la soluzione accolta dalla giurisprudenza non appare pienamente convincente, data soprattutto la lettera dell' art. 304 per codice di procedura penale che ricollega l' obbligo di avvertimento non gia' all' inizio delle operazioni, ma alla diversa formula "prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere". ora, osserva l' a., mentre il diritto ad assistere alle operazioni peritali si protrae per tutto il tempo in cui esse hanno luogo, con l' indirizzo della sentenza annotata basta non assistere al primo atto per correre il pericolo di non poter piu' esercitare il diritto.
art. 304 ter c.p.p. art. 314 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati