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106680
IDG760900150
76.09.00150 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fassone e.
nota a ord. trib. biella 28 novembre 1972
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 2, pt. 2, pag. 93-96
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50424; d640
l' ordinanza annotata, affrontando il problema specifico della competenza a concedere la liberazione condizionale e prendendo posizione a favore della "giurisdizionalizzazione" dell' esecuzione penale, si pone in contrasto con la tesi, tuttora prevalente in dottrina, che configura l' esecuzione come attivita' amministrativa. l' a. rileva che l' ordinanza non si limita a denunciare la scelta politica dell' assegnazione al ministro, anziche' al giudice di sorveglianza, del potere di concedere la liberazione condizionale, ma fa leva sulla triplice lesione del diritto di difesa che il potere ministeriale comporta, sotto il profilo dell' assenza di uno specifico dovere di riferimento a parametri normativi, di un' assenza del contraddittorio, e di un' assenza del diritto all' impugnazione. sotto questo profilo, nota l' a., l' ordinanza trova sostegno nella sentenza 18 maggio 1970 della corte costituzionale che assegna al giudice di sorveglianza la competenza a pronunciare in tema di liberazione condizionale, con provvedimento reso in contraddittorio, motivato ed impugnabile.
art. 24, comma 2, cost. art. 111, comma 2, cost. art. 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602
Ist. dir. penale - Univ. TO



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