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106684
IDG760900154
76.09.00154 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
francisetti italo
nota a cass. sez. ii pen. 6 dicembre 1972
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 3, pt. 2, pag. 125-126
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50122; d50123; d51900
la decisione annotata, priva di precedenti specifici, si colloca nel solco di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato. in essa e' affermato il principio che, ai fini della valutazione del danno patrimoniale causato alla persona offesa nel delitto di furto, deve essere preso in considerazione non soltanto il valore della cosa sottratta nel momento del commesso reato, ma anche il danno eventualmente cagionato dal soggetto attivo durante l' iter di commissione del reato. poiche' il danno, eventualmente arrecato dal soggetto attivo nel corso dell' azione per giungere al perfezionamento del reato, e' legato da un nesso di causalita' diretto ed immediato al comportamento criminoso, rettamente se ne afferma la rilevanza ai fini dell' applicazione dell' attenuante o dell' aggravante in questione.
art. 61, n. 7, c.p. art. 62, n. 4, c.p. art. 624 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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