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106687
IDG760900157
76.09.00157 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
algostino p.g.
nota a cass. sez. v pen. 24 novembre 1971
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 3, pt. 2, pag. 138-140
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6026; d6205
secondo il giudizio dell' a. la presente massima, ufficialmente redatta e diffusa, non pone sufficientemente in evidenza l' assorbente principio generale su cui si basano le conclusioni raggiunte dalla cassazione nella decisione annotata. da una attenta lettura della motivazione della sentenza risulta, infatti, che l' affermazione secondo la quale il diritto di difesa consiste anche, e preliminarmente, nella possibilita' di ricusazione del giudice (insieme all' altra affermazione della necessita' di garantire all' imputato la facolta' di rinunciare all' amnistia), non e' che uno degli elementi da cui l' organo giudicante ha desunto il principio della assoluta inderogabilita', a pena di nullita' ex art. 185, n. 3, codice di procedura penale, dell' obbligo di sentire l' imputato in camera di consiglio prima di emettere la sentenza predibattimentale di proscioglimento per amnistia.
art. 64 c.p.p. art. 421 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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