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106688
IDG760900158
76.09.00158 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nobili massimo
effetti amministrativi della ordinanza di rinvio a giudizio, "diversita' del fatto" risultante al dibattimento e rapporti tra gli artt. 444, 445 e 447 codice di procedura penale
nota a ord. trib. bologna 10 aprile 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 3, pt. 2, pag. 143-151
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6216; d6224
l' ordinanza annotata solleva 2 importanti questioni procedurali. la prima concerne gli effetti extraprocessuali e, in particolare, amministrativi dell' ordinanza di rinvio a dibattimento. la seconda riguarda la differente natura e i differenti effetti della c.d. contestazione suppletiva rispetto al provvedimento con cui si statuisce sulla mutazione dell' accusa. l' a. svolge, in tema, una serie di riflessioni concludendo che l' ordinanza dibattimentale pronunciata ai sensi dell' art. 477, comma 2, codice di procedura penale fa retrocedere il processo alla fase istruttoria, caducando, per cio' stesso, la ordinanza di rinvio a giudizio e gli effetti amministrativi che ne dipendono. e' invece da considerarsi abnorme il provvedimento con cui il giudice, nel corso del dibattimento, anziche' procedere a contestazione suppletiva ai sensi dell' art. 445 codice di procedura penale, dispone che il processo ritorni nella fase istruttoria.
art. 444 c.p.p. art. 445 c.p.p. art. 477 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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