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106690
IDG760900160
76.09.00160 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
manera giovanni
le societa' di mutuo soccorso e l' assicurazione contro la responsabilita' civile
nota a pret. andria 26 giugno 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 3, pt. 2, pag. 153-160
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31650
l' a. critica le conclusioni cui e' pervenuta la pretura di andria, che ha ritenuto dare una risposta positiva al quesito se le societa' di mutuo soccorso siano abilitate a svolgere attivita' assicurativa pur dopo l' entrata in vigore della legge sull' assicurazione obbligatoria. l' a. sostiene l' impossibilita' per le societa' di mutuo soccorso in quanto tali di svolgere attivita' assicurativa, essendo tali societa' enti assistenziali e non imprese di assicurazione; infatti, per il loro carattere istituzionale, non hanno scopo di lucro e non operano a proprio rischio e pericolo. quindi fin quando le societa' di mutuo soccorso, in conformita' al loro statuto, non rinunceranno ad essere dei meri enti assistenziali, sottratti ad ogni controllo, e fin quando non assumeranno precise obbligazioni giuridiche (anche verso i terzi) adempiendo a tutte le condizioni volute dalla legge ed assumendo il rischio delle proprie operazioni, non potranno essere considerate "imprese" di assicurazione ai fini della legge del 1969, n. 990.
art. 32, comma 1, l. 24 dicembre 1969, n. 990 d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449
Ist. dir. penale - Univ. TO



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