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106694
IDG760900164
76.09.00164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzola renzo
appello inammissibile per non specificita' dei motivi
nota a app. torino sez. istruttoria 16 novembre 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 4, pt. 2, pag. 209-212
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d63020; d6312
premesso che l' art. 201, comma 7, codice di procedura penale, prescrive che "in ogni caso d' impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilita'" e che tale obbligo e' imposto non solo alle parti private, ma altresi' al pubblico ministero impugnante, l' a. aderisce alla decisione annotata che ha dichiarato l' impugnazione del pubblico ministero inammissibile per carenza di specificita'. a tal fine l' a. puntualizza il concetto di specificita' secondo gli insegnamenti dottrinali e giurisprudenziali, chiarendo che e' necessario che l' impugnante analizzi criticamente la motivazione del provvedimento da lui non condiviso, evidenziandone le ragioni di contrasto con precise censure, evitando le affermazioni meramente apodittiche.
art. 190 c.p.p. art. 207 c.p.p. art. 209 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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