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106695
IDG760900165
76.09.00165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
siliotti mirso
questioni in ordine al divieto di dar fuoco alle stoppie
nota a trib. verona 28 marzo 1973 e a pret. verona 7 giugno 1972
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 4, pt. 2, pag. 217-220
d543
l' a. non concorda con la sentenza pretorile annotata che, dopo avere affermato che le "stoppie" vennero accese in un terreno recintato ed entro lo stesso percorso della pista, che il fuoco era stato tenuto sempre sotto controllo e che non era mai sorta alcuna ipotesi di pericolo, asserisce che cio' nonostante il reato rubricato e' integrato da tutti i suoi elementi essenziali e quindi va punito. secondo l' a., dato che nessuno degli elementi costituenti il reato previsto dall' art. 59 testo unico legge di pubblica sicurezza puo' essere individuato nel comportamento e nelle azioni poste in essere dall' imputato nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo di imputazione, non essendo la palestra di motocross identificabile con i "campi" e "boschi" considerati dalla legge, ne consegue che, per questo e per altri motivi illustrati nella nota, l' appellante merita l' assoluzione perche' il fatto non costituisce reato.
art. 59 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Ist. dir. penale - Univ. TO



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