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106700
IDG760900170
76.09.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nosengo s.
nota a cass. sez. i pen. 24 gennaio 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 5, pt. 2, pag. 253-258
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5014; d6341; d6351
l' a. correda le 2 massime contenute nella sentenza annotata di altri precedenti giurisprudenziali che confermano, in tema, un orientamento pressoche' concorde e consolidato. i principi affermati in sentenza riguardano il potere il giudice di appello prendere in esame deduzioni difensive che non abbiano formato oggetto di specifici motivi di gravame (non necessarieta' di apposita istanza nei motivi d' appello), e la improponibilita' di nuovi motivi di ricorso in cassazione. in particolare, i poteri di cognizione della corte di cassazione trovano un limite naturale nell' esigenza della progressione del provvedimento per gradi e nel carattere limitatamente devolutivo dell' appello.
art. 81, comma 2, c.p. art. 515 c.p.p. art. 524 c.p.p. art. 525 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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