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106702
IDG760900172
76.09.00172 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti f.
nota a cass. sez. i pen. 26 gennaio 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 6, pt. 2, pag. 297-298
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5003; d51414; d6136
l' a., rilevato che non si rinvengono precedenti specifici in ordine alla massima annotata, chiarisce e specifica alcuni concetti ad essa relativi. si deve ritenere, innanzitutto, che si abbia traffico di stupefacenti nelle ipotesi in cui tali sostanze sono poste in commercio da soggetti privi di autorizzazione. per aversi il fatto integratore del reato di abusivo commercio di sostanze stupefacenti e' sufficiente un singolo atto di commercio. anche la dottrina e', poi, costante nel ritenere che nessuna prova vincola il giudice sul modo di esaminare i risultati della prova e di valutarla secondo un suo criterio personale, soggettivo. ne consegue che la valutazione, compiuta congruamente dal giudice di merito, del valore probatorio della confessione dell' imputato, non puo' formare oggetto di censura in cassazione trattandosi di elementi di fatto che sfuggono al sindacato di legittimita'.
art. 6 c.p. art. 1 c.p.p. art. 337 c.p.p. art. 6 l. 22 ottobre 1954, n. 1041 l. 8 dicembre 1961, n. 1658 art. 474 c.p. art. 524 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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