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Documento


106703
IDG760900173
76.09.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bargis m.
nota a cass. sez. iii pen. 26 gennaio 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 6, pt. 2, pag. 299-302
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d544
l' a., definita la cinesiterapia come pratica fisioterapica che consiste nel sottoporre l' organismo a movimenti razionali per curare determinate affezioni morbose, concorda con la cassazione che ha respinto la tesi secondo cui vi sarebbe "cinesiterapia" soltanto quando il beneficiario delle cure fisiche sia soggetto passivo dell' azione del fisioterapista, con esclusione, quindi, dell' ipotesi in cui il paziente, soggetto attivo, pone in essere i movimenti suggeritegli. nella fattispecie oggetto della sentenza era stata praticata una ginnastica correttiva, si effettuava cioe' la "cinesiterapia" e, di conseguenza, si rendeva necessaria l' autorizzazione del medico provinciale per l' apertura della palestra.
art. 14 r.d. 28 settembre 1919, n. 1924 art. 194 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
Ist. dir. penale - Univ. TO



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