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106704
IDG760900174
76.09.00174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nosengo s.
nota a cass. sez. iii pen. 22 gennaio 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 6, pt. 2, pag. 303-306
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6223; d63020; d6311
la giurisprudenza prevalente concorda con l' orientamento della sentenza annotata, secondo la quale l' omesso trasferimento nell' originale di sentenza del dispositivo letto in udienza e inserito negli atti, non costituisce causa di nullita' per mancanza di dispositivo, ma soltanto difformita' tra originale di sentenza e dispositivo, riparabile con la procedura della correzione degli errori materiali. l' a. svolge, poi, alcune considerazioni adesive alla massima della corte, che riconosce anche al rappresentante del pubblico ministero davanti al pretore la possibilita' di proporre appello al tribunale e di presentare i motivi o nello stesso atto della dichiarazione di impugnazione oppure nel termine di 20 giorni dall' avviso di deposito del provvedimento impugnato.
art. 149 c.p.p. art. 475, n. 4, c.p.p. art. 476, n. 3, c.p.p. art. 199 c.p.p. art. 201 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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