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Documento


106705
IDG760900175
76.09.00175 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
voena g.p.
nota a cass. sez. i pen. 19 gennaio 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 6, pt. 2, pag. 309-310
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50202; d5050
l' a. ritiene che, nel caso di specie di cui alla sentenza annotata, il ricorso alla c.d. interpretazione sistematica, lungi dal costituire un elemento di chiarificazione, diventi fonte di equivoco. infatti non vi e' ragione, secondo l' a., per pensare che il legislatore, con l' impiegare con riferimento a 2 ipotesi distinte nell' un caso l' espressione "per infermita' in tale stato di mente" e nell' altro "infermita' psichica", abbia inteso identiche realta'. merita, invece, particolare apprezzamento quella parte della sentenza ove si afferma la rilevanza dell' infermita' fisica che si risolva in un' alterazione delle funzioni intellettive, affettive o volitive.
art. 88 c.p. art. 89 c.p. art. 219 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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