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106707
IDG760900177
76.09.00177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bargis marta
l' attenuante della suggestione di folla in tumulto e la partecipazione al reato
nota a cass. sez. i pen. 28 febbraio 1972
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 6, pt. 2, pag. 317-320
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50123; d5013
premesso che per l' esistenza del concorso nel reato nel diritto vigente non e' necessario che i soggetti si siano preventivamente accordati per commettere il reato, l' a. concorda con la cassazione nel ritenere la concessione dell' attenuante di cui all' art. 62, n. 3, codice penale compatibile con il concorso delle persone nel reato. perche' sussista l' attenuante e' necessario uno stretto nesso di causalita' tra l' azione criminosa e la suggestione della folla, nel senso che la prima debba, dal punto di vista psicologico, considerarsi come l' effetto della seconda e che l' individuo non avrebbe agito in quella maniera se si fosse trovato fuori della sfera d' influenza della suggestione (fermentazione psicologica per contagio che si sprigiona dalla folla).
art. 62, n. 3, c.p. art. 110 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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