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| IDG760900179 | |
| 76.09.00179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cicala mario
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| inquinamento del mare e competenza per territorio
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| nota a trib. massa 8 giugno 1973
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| Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 6, pt. 2, pag. 329-334
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d841; d848; d60211
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| l' a., giudicata complessivamente pregevole la sentenza annotata, si
sofferma a svolgere alcune osservazioni in riguardo ai criteri atti a
determinare la competenza a giudicare per il reato di immissione in
mare di sostanze inquinanti. circa questi ritiene preferibile la tesi
espressa dal manzini secondo cui "quando l' evento si proponga nelle
circoscrizioni di giudici diversi, non si puo' applicare il criterio
della consumazione per determinare la competenza territoriale, e
quindi si deve ricorrere a quello della prima parte dell' art. 40
codice di procedura penale, cioe' la competenza del giudice dell'
ultimo luogo in cui si e' verificata una parte dell' azione o della
omissione. l' a. concorda poi con la parte della sentenza relativa l'
interpretazione della lett. e dell' art. 15 legge 14 luglio 1965.
ritiene invece discutibile lo scarso valore riconosciuto alle
autorizzazioni emanate dal comandante del compartimento marittimo per
la "immissione di rifiuti nelle acque marittime". tuttavia, nel caso
in sentenza, le autorizzazioni non contenevano, ne' volevano
contenere, alcuna deroga all' obbligo gravante su chi immette rifiuti
liquidi nelle acque pubbliche a provvedere alla depurazione, sicche'
non potevano venir invocate come scriminanti da chi le aveva
sostanzialmente violate. pare quindi fuori dubbio che bene abbia
fatto il giudice a non tenerle in alcun conto.
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| art. 39 c.p.p.
art. 40 c.p.p.
art. 15, lett. e, l. 14 luglio 1965, n. 963
art. 145 d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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