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Documento


106709
IDG760900179
76.09.00179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cicala mario
inquinamento del mare e competenza per territorio
nota a trib. massa 8 giugno 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 6, pt. 2, pag. 329-334
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d841; d848; d60211
l' a., giudicata complessivamente pregevole la sentenza annotata, si sofferma a svolgere alcune osservazioni in riguardo ai criteri atti a determinare la competenza a giudicare per il reato di immissione in mare di sostanze inquinanti. circa questi ritiene preferibile la tesi espressa dal manzini secondo cui "quando l' evento si proponga nelle circoscrizioni di giudici diversi, non si puo' applicare il criterio della consumazione per determinare la competenza territoriale, e quindi si deve ricorrere a quello della prima parte dell' art. 40 codice di procedura penale, cioe' la competenza del giudice dell' ultimo luogo in cui si e' verificata una parte dell' azione o della omissione. l' a. concorda poi con la parte della sentenza relativa l' interpretazione della lett. e dell' art. 15 legge 14 luglio 1965. ritiene invece discutibile lo scarso valore riconosciuto alle autorizzazioni emanate dal comandante del compartimento marittimo per la "immissione di rifiuti nelle acque marittime". tuttavia, nel caso in sentenza, le autorizzazioni non contenevano, ne' volevano contenere, alcuna deroga all' obbligo gravante su chi immette rifiuti liquidi nelle acque pubbliche a provvedere alla depurazione, sicche' non potevano venir invocate come scriminanti da chi le aveva sostanzialmente violate. pare quindi fuori dubbio che bene abbia fatto il giudice a non tenerle in alcun conto.
art. 39 c.p.p. art. 40 c.p.p. art. 15, lett. e, l. 14 luglio 1965, n. 963 art. 145 d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639
Ist. dir. penale - Univ. TO



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