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106711
IDG760900181
76.09.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nosengo s.
nota a cass. sez. i pen. 18 aprile 1974 ord. ass. catanzaro 4 maggio 1974
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 7, pt. 2, pag. 353-356
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6023; d6202
nota adesiva di commento alle pronunce della cassazione in tema di competenza e giurisdizione penale. in particolare, con riferimento all' ipotesi di piu' procedimenti instaurati nei confronti di una stessa persona, la corte ha affermato che "qualora 2 giudici procedano in sede di cognizione per lo stesso fatto contro la stessa persona, si verifica automaticamente un conflitto positivo di competenza che deve venire denunciato alla corte di cassazione, se non sia risolto spontaneamente dai giudici medesimi". per quanto concerne la seconda massima l' a. osserva che non si rinvengono precedenti specifici in termini. la giurisprudenza e' poi pressoche' costante circa il divieto di procedere alla riunione quando i 2 procedimenti si trovino in fasi processuali distinte e che le ordinanze con cui viene disposta l' unione o la separazione dei procedimenti sono espressione di una facolta' e non di un obbligo.
art. 51, n. 2, c.p.p. art. 53, comma 2, c.p.p. art. 413 c.p.p. art. 6, comma 1, conv. eur. dir. uomo
Ist. dir. penale - Univ. TO



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