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| IDG760900182 | |
| 76.09.00182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cervetti f.
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| nota a cass. sez. i pen. 27 febbraio 1973
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| Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 7, pt. 2, pag. 362-364
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60211; d6023
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| la sentenza commentata ha per oggetto l' art. 14 della legge 21
aprile 1962, n. 161 che statuisce il principio della competenza per
territorio del giudice del luogo del primo spettacolo. tale norma e'
di carattere speciale e ha lo scopo preciso di "incentrare in un
unico ufficio giudiziario la cognizione di particolari reati i quali,
per la loro struttura, danno normalmente luogo ad una reiterazione
dei fatti che li costituiscono". tuttavia l' a. ritiene che non e'
esatto parlare, come fa la sentenza annotata, di esercizio dell'
azione penale da parte del procuratore della repubblica cui nella
specie era stata presentata la denuncia. cio' poiche' il tipo di
procedimento previsto nell' art. 14, ossia quello direttissimo, porta
alla "coincidenza dell' inizio con l' esercizio dell' azione penale,
la quale si attua con la diretta presentazione o citazione dell'
imputato al dibattimento dinanzi al giudice competente, soppressa la
fase istruttoria. ne deriva che l' attivita' del pubblico ministero
territorialmente incompetente, il quale abbia disposto il sequestro
del film, deve essere inquadrata nello schema degli atti di polizia
giudiziaria, mentre l' azione viene iniziata nel momento in cui il
pubblico ministero, che ha ricevuto gli atti trasmessigli dal
pubblico ministero che si e' ritenuto incompetente, trae l' imputato
a giudizio direttissimo".
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| art. 14 l. 21 aprile 1962, n. 161
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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