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106712
IDG760900182
76.09.00182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti f.
nota a cass. sez. i pen. 27 febbraio 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 7, pt. 2, pag. 362-364
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60211; d6023
la sentenza commentata ha per oggetto l' art. 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161 che statuisce il principio della competenza per territorio del giudice del luogo del primo spettacolo. tale norma e' di carattere speciale e ha lo scopo preciso di "incentrare in un unico ufficio giudiziario la cognizione di particolari reati i quali, per la loro struttura, danno normalmente luogo ad una reiterazione dei fatti che li costituiscono". tuttavia l' a. ritiene che non e' esatto parlare, come fa la sentenza annotata, di esercizio dell' azione penale da parte del procuratore della repubblica cui nella specie era stata presentata la denuncia. cio' poiche' il tipo di procedimento previsto nell' art. 14, ossia quello direttissimo, porta alla "coincidenza dell' inizio con l' esercizio dell' azione penale, la quale si attua con la diretta presentazione o citazione dell' imputato al dibattimento dinanzi al giudice competente, soppressa la fase istruttoria. ne deriva che l' attivita' del pubblico ministero territorialmente incompetente, il quale abbia disposto il sequestro del film, deve essere inquadrata nello schema degli atti di polizia giudiziaria, mentre l' azione viene iniziata nel momento in cui il pubblico ministero, che ha ricevuto gli atti trasmessigli dal pubblico ministero che si e' ritenuto incompetente, trae l' imputato a giudizio direttissimo".
art. 14 l. 21 aprile 1962, n. 161
Ist. dir. penale - Univ. TO



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