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106714
IDG760900184
76.09.00184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
delpodio r.
nota a cass. sez. i pen. 26 marzo 1973
Giur. it., an. 126 (1974), fasc. 7, pt. 2, pag. 369-372
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60211; d507; d51310; d623
la prima parte della sentenza annotata dichiara che l' incompetenza per territorio deve essere eccepita dalla parte nel giudizio di primo grado e deve essere dedotta come motivo d' appello, per poter successivamente costituire oggetto di motivo di ricorso per cassazione. non e' pertanto ammissibile l' eccezione di incompetenza territoriale sollevata per la prima volta in sede di legittimita'. nessun particolare problema, osserva poi l' a., circa la qualificazione di "reato permanente" attribuita al reato di cui alla pronuncia in esame (allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligato). l' ultima parte della sentenza enuncia il principio secondo cui la permanenza si conclude, al massimo, con la sentenza di condanna o di assoluzione in primo grado, anche non definitiva, o con il decreto penale di condanna, riproducendosi un nuovo reato se la permanenza non cessi di fatto.
art. 42 c.p.p. art. 90 c.p.p. art. 525 c.p.p. art. 3 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 5 l. 31 maggio 1965, n. 575
Ist. dir. penale - Univ. TO



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